Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati firmatari:

  • a)il deposito di ogni strumento di ratifica;
  • b)la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
  • c)le dichiarazioni e le notifiche che gli sono pervenute ai sensi degli articoli 3, 4, 12, secondo comma e 15, secondo comma;
  • d)le date in cui tali dichiarazioni e notifiche acquistano efficacia.

Testo vigente dal 6 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;220~art16 · fonte su Normattiva