Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifichera' agli Stati firmatari:
- a)il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b)la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
- c)le dichiarazioni e le notifiche che gli sono pervenute ai sensi degli articoli 3, 4, 12, secondo comma e 15, secondo comma;
- d)le date in cui tali dichiarazioni e notifiche acquistano efficacia.
Testo vigente dal 6 maggio 1971
