Art. 2 (Protocollo relativo all'interpretazione della Convenzione del 29/2/1968)
1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 e' sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati. contraenti, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti ad una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Testo vigente dal 11 giugno 1975
