1. Quando una questione relativa all'interpretazione della convenzione e degli altri testi di cui all'articolo 1 viene sollevata in un giudizio pendente davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punto 1), tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, e' tenuta a domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione. 2. Quando una questione del genere e' sollevata davanti ad una delle giurisdizioni indicate nell'articolo 2, punti 2) e 3), tale giurisdizione puo', alle condizioni determinate nel paragrafo 1, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

Testo vigente dal 11 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;180~art3 · fonte su Normattiva