[1]Principi della cooperazione

[2]1. Le parti convengono di svolgere le attivita' di cooperazione contemplate dal presente accordo nel rispetto dei seguenti principi:

  • a)l'accordo SEE costituisce la base per la cooperazione tra le parti in materia di navigazione satellitare;
  • b)liberta' di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle parti;
  • c)liberta' di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS, incluso il PRS, nel rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso;
  • d)stretta cooperazione nelle questioni di sicurezza connesse al GNSS attraverso l'adozione e l'applicazione di misure di sicurezza per il GNSS equivalenti nell'Unione e in Norvegia;
  • e)ottemperanza agli obblighi internazionali delle Parti per quanto riguarda le installazioni a terra del GNSS europeo. 2. Il presente accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto dell'Unione europea ai fini dell'attuazione del programma Galileo. Il presente accordo lascia altresi' impregiudicate le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni, a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia o a misure nazionali di sicurezza.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;180~accordo-art3 · fonte su Normattiva