[1]Controllo delle esportazioni

[2]1. Allo scopo di garantire l'applicazione, tra le parti, di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente Galileo, la Norvegia conferma la propria intenzione di adottare e applicare tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che offrano un grado di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo, equivalente a quello applicabile nell'Unione e nei suoi Stati membri. 2. Qualora si verifichi un evento contro il quale non possa essere ottenuto un tale grado di sicurezza e di non proliferazione equivalente, le parti si consultano allo scopo di risolvere la situazione. Se necessario, puo' essere modificato di conseguenza l'ambito della cooperazione in questo settore.

Testo vigente dal 11 dicembre 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-11-21;180~accordo-art8 · fonte su Normattiva