[1]Articolo XIII
[2]Ciascuna Parte contraente puo', in ogni momento, comunicare all'altra Parte contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale. Se tale comunicazione e' fatta, l'Accordo cessa d'aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra Parte con traente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di dette termine. In assenza d'una accusa di ricezione dell'altra Parte contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione civille internazionale.
Testo vigente dal 17 gennaio 1963
