di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento degli obblighi fiscali e saranno effettuati in valuta convertibile. Tali trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore fa domanda di trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, circa il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od espropria. 2. Gli obblighi fiscali di cui ai paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 22 luglio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-06-30;181~accordo-art8 · fonte su Normattiva