[1]di trasferimento

[2]I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalle leggi delle Parti Contraenti e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art8 · fonte su Normattiva