[1]di trasferimento
[2]I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalle leggi delle Parti Contraenti e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento.
Testo vigente dal 11 aprile 2008
