dei redditi 1. Ciascuna Parte Contraente concedera' alle Societa' di Navigazione marittima dell'altra Parte Contraente il diritto di utilizzare i redditi e gli altri profitti realizzati nel proprio territorio a seguito delle attivita' svolte in applicazione del presente Accordo, per coprire le spese da effettuarsi sul posto. 2. Ciascuna Parte Contraente concedera' alle stesse Societa' il diritto di trasferire liberamente tali redditi e profitti sul territorio dell'altra Parte Contraente. 3. L'utilizzo ed il trasferimento dei redditi e dei profitti effettuati dalle stesse Societa' dovranno rispettare tutti gli obblighi fiscali, in conformita' alle procedure stabilite, previsti dalla legge dello Stato Contraente sul territorio del quale esse esercitano le loro attivita'. 4. Le disposizioni della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Araba d'Egitto per evitare la Doppia Imposizione relativamente alle Imposte sui Redditi e per prevenire l'Evasione Fiscale, firmata a Roma il 7 maggio 1979, e successivi emendamenti, prevarranno. 5. I trasferimenti citati al paragrafo 2 saranno effettuati nel piu' breve tempo possibile, e senza altre limitazioni, in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio previsto nel giorno in cui tali trasferimenti vengono richiesti. In assenza di tasso di cambio ufficiale, tali trasferimenti saranno effettuati al cambio di mercato prevalente per le transazioni correnti.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art12 · fonte su Normattiva