Marittima Mista 1. Allo scopo di assicurare l' effettiva applicazione del presente Accordo, e' costituita una Commissione Marittima Mista, composta da esperti designati dalle Autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente. 2. La Commissione Marittima Mista esaminera' questioni di reciproco interesse nel campo della navigazione ed affrontera' ogni problema persistente che dovesse sorgere nel corso dell'applicazione del presente Accordo. 3. La Commissione si riunisce una volta all'anno, o piu' se necessario, alternativamente in ciascun Paese, su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti. 4. Ogni controversia circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo sara' risolta dalla Commissione. Se quest'ultima non riuscisse a raggiungere nessuna conclusione, la contestazione sara' risolta attraverso i canali diplomatici.

Testo vigente dal 17 dicembre 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2009-12-02;182~accordo-art13 · fonte su Normattiva