[1]concernenti l'esecuzione
[2]Lo Stato Ricevente fornira' informazioni allo Stato Trasferente:
- a)quando l'esecuzione della pena e' stata completata;
- b)se la persona condannata evade prima della fine della pena. In tal caso, lo Stato Ricevente prendera' provvedimenti per effettuare il suo arresto ed assicurarsi che sconti il restante della pena e che sia ritenuto responsabile anche di evasione in conformita' alle leggi dello Stato Ricevente.
- c)se lo Stato Trasferente richiede un rapporto speciale.
Testo vigente dal 29 ottobre 2012
