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[1]Le navi dell'una delle due Parti contraenti, nei porti dell'altra, saranno trattate, sia alla entrata, sia durante il loro soggiorno, sia alla uscita, sullo stesso piede delle navi nazionali o delle navi della nazione piu' favorita, e cio' tanto sotto il riguardo dei diritti e delle tasse, qualunque ne sia la natura o il titolo, riscossi a profitto dello Stato, dei Comuni, delle Corporazioni, dei funzionari pubblici, o di istituti di qualsiasi specie, quanto rispetto all'ancoraggio, al caricamento ed allo scarico nei porti, rade, baie, bacini e banchine, e in generale a ogni formalita' e prescrizioni, alle quali possano essere sottoposte le navi, i loro equipaggi ed il carico.
[2]In caso di naufragio e di avaria sulle coste o sul territorio dell'uno dei due Paesi, ovvero di rilascio forzato, le navi dell'altro godranno di tutte le facilitazioni concesse nei medesimi casi alle navi nazionali, od a quelle della nazione piu' favorita.
[3]Il trattamento delle navi nazionali o della nazione piu' favorita non si estende:
[4]1° al cabotaggio, il quale continua ad essere regolato dalle leggi che sono, o che saranno in seguito, in vigore in ciascuno dei due Paesi. In ogni caso le navi d'Italia e di Guatemala potranno passare da un porto dell'uno dei due Paesi contraenti in uno o piu' porti del medesimo Paese, sia per depositarvi tutto o parte del loro carico proveniente dall'estero, sia per formare o completare il loro carico destinato all'estero;
[5]2° agli incoraggiamenti accordati o che potranno essere accordati alla marina mercantile nazionale;
[6]3° alle concessioni speciali accordate alle societa' di sport nautico, ed alle navi di diporto;
[7]4° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, ne' all'esercizio del servizio marittimo dei porti, delle rade e delle spiaggie. Il servizio marittimo comprende l'esercizio del rimorchio, la assistenza, ed il salvataggio marittimo.
Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025
