Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 84 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorita' locali, o di Corporazioni, il quale gravi o possa gravare in avvenire sulla produzione, la fabbricazione, la vendita e il consumo di un prodotto qualsiasi nel territorio di una della Alte Parti contraenti, sara' per alcuna ragione piu' elevato o piu' oneroso per i prodotti originari o di provenienza dal territorio dell'altra, di quel che non sia per i prodotti similari indigeni, o, in mancanza di questi, per i prodotti della nazione piu' favorita.aggiunto: Trattato-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art12 · fonte del testo