Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 136 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti non saranno soggetti, per l'esercizio del commercio, dell'industria e dei mestieri, nei porti, nelle citta' ed in qualsiasi altra localita' dell'altra Parte contraente, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporaneamente, a diritti, imposte, tasse e patenti, sotto qualsiasi denominazione, diversi o piu' onerosi di quelli che sono o saranno pagati dai nazionali o dai cittadini della nazione piu' favorita; ed i diritti, privilegi ed esenzioni, immunita' ed altri favori di qualsiasi natura, di cui godessero in materia di commercio, di industria, di mestieri, i cittadini di una delle Parti contraenti o della nazione piu' favorita, saranno comuni a quelli dell'altra Parte.
tolto: Per l'esercizio delle professioni, tanto i cittadini italiani nel Guatemala che i cittadini guatemalesi in Italia godranno della clausola della nazione piu' favorita.aggiunto: Trattato-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art2 · fonte del testo