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[1]La nazionalita' delle navi verra' constatata secondo le leggi dello Stato al quale le navi appartengono.

[2]I certificati di stazza rilasciati da una delle Alte Parti contraenti saranno valevoli anche nel territorio dell'altra, per stabilire la capacita' delle navi, senza che abbia a procedersi alla revisione del tonnellaggio.

[3]Salvo il caso di vendita giudiziaria, le navi di una delle Alte Parti contraenti non potranno essere nazionalizzate nell'altra, senza una dichiarazione di ritiro di bandiera, rilasciata dall'autorita' dello Stato a cui appartengano.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art14 · fonte del testo