Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 87 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le societa' civili, commerciali, industriali e finanziarie, comprese le societa' e gli istituti pubblici di assicurazione sulla vita umana, domiciliate nel territorio di una delle Parti contraenti ed ivi legalmente costituite, conforme alle leggi rispettive, godranno nel territorio dell'altra, sotto ogni riguardo, del trattamento fatto alla nazione piu' favorita.
tolto: Le dette societa' ed istituti non dovranno essere sottoposti, per l'esercizio della loro attivita', nel territorio dell'altra Parte, ad imposte, diritti o tasse piu' elevate di quelle che sono o saranno percepite sulle societa' ed istituti del Paese.aggiunto: Trattato-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art7 · fonte del testo