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[1]I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti non saranno soggetti, per l'esercizio del commercio, dell'industria e dei mestieri, nei porti, nelle citta' ed in qualsiasi altra localita' dell'altra Parte contraente, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporaneamente, a diritti, imposte, tasse e patenti, sotto qualsiasi denominazione, diversi o piu' onerosi di quelli che sono o saranno pagati dai nazionali o dai cittadini della nazione piu' favorita; ed i diritti, privilegi ed esenzioni, immunita' ed altri favori di qualsiasi natura, di cui godessero in materia di commercio, di industria, di mestieri, i cittadini di una delle Parti contraenti o della nazione piu' favorita, saranno comuni a quelli dell'altra Parte.

[2]Per l'esercizio delle professioni, tanto i cittadini italiani nel Guatemala che i cittadini guatemalesi in Italia godranno della clausola della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art2 · fonte del testo