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[1]Per quanto concerne il diritto di acquistare, di possedere o di alienare beni mobili od immobili, di dare o prendere in affitto terreni, case, botteghe, magazzini, i cittadini di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno, nel territorio dell'altra Parte, dei diritti spettanti ai nazionali o ai cittadini della nazione piu' favorita, e non saranno assoggettati a tasse, imposte od oneri, sotto qualsiasi denominazione, diversi o maggiori di quelli che sono o saranno stabiliti per i nazionali.

[2]Sono tuttavia riservate in quanto all'acquisto, al possesso ed all'uso dei beni immobili, le eccezioni e le restrizioni che fossero stabilite per i sudditi stranieri dalla legislazione dei due paesi per riguardo alla sicurezza dello Stato.

[3]Il prodotto ricavato dalla vendita delle proprieta' e dei beni in generale, potra' essere liberamente esportato dai cittadini di entrambi i paesi, senza ch'essi sieno costretti a pagare diritti diversi o piu' onerosi di quelli che i nazionali fossero tenuti a pagare in simili casi.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art3 · fonte del testo