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[1]I cittadini di ognuna delle due Alte Parti contraenti saranno esenti sul territorio dell'altra da ogni servizio militare obbligatorio sia nell'esercito e nella marina, che nella guardia o milizia nazionale.

[2]Essi saranno parimenti dispensati da qualsiasi funzione ufficiale obbligatoria, giudiziaria, amministrativa o municipale, da qualsiasi requisizione o prestazione militare, come da prestiti forzati ed altri oneri che fossero imposti per i bisogni di guerra o per altre circostanze eccezionali. Sono, pero' eccettuati gli oneri connessi al possesso od alla locazione di un bene immobile, come pure le prestazioni o le requisizioni militari alle quali i nazionali ed i cittadini della nazione piu' favorita possono essere assoggettati come proprietari, fittavoli o locatari di beni immobili.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art4 · fonte del testo