Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025. 120 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I cittadini di una delle due Alte Parti contraenti saranno, sul territorio dell'altra Parte, interamente liberi di regolare i loro affari come i nazionali, sia personalmente, sia per mezzo di intermediari da loro scelti, senza essere tenuti a pagare rimunerazioni o indennita' ad agenti, commissionari, ecc., di chi non intendessero valersi.
tolto: Essi avranno egualmente libero e facile accesso presso i tribunali di ogni grado e di ogni giurisdizione per fare valere i loro diritti e per difendersi. Potranno a tale effetto servirsi di avvocati, notai e di agenti che giudicheranno atti a difendere i loro interessi e godranno in generale rispetto ai rapporti giudiziari degli stessi diritti e degli stessi privilegi che sono e saranno accordati in avvenire ai nazionali.aggiunto: Trattato-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art5 · fonte del testo