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[1]Le societa' civili, commerciali, industriali e finanziarie, comprese le societa' e gli istituti pubblici di assicurazione sulla vita umana, domiciliate nel territorio di una delle Parti contraenti ed ivi legalmente costituite, conforme alle leggi rispettive, godranno nel territorio dell'altra, sotto ogni riguardo, del trattamento fatto alla nazione piu' favorita.

[2]Le dette societa' ed istituti non dovranno essere sottoposti, per l'esercizio della loro attivita', nel territorio dell'altra Parte, ad imposte, diritti o tasse piu' elevate di quelle che sono o saranno percepite sulle societa' ed istituti del Paese.

Testo in vigore dal 30 agosto 1928 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1834~art7 · fonte del testo