1. Il Comitato del patrimonio mondiale adotta il proprio regolamento. 2. Il Comitato puo' in qualunque momento invitare alle proprie riunioni organismi pubblici o privati, nonche' persone fisiche per consultazioni relativamente a questioni particolari. 3. Il Comitato puo' creare gli organi consultivi che ritiene necessari per l'assolvimento dei propri compiti.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art10 · fonte su Normattiva