1. Il Comitato del patrimonio mondiale determina la procedura di esame delle domande di assistenza internazionale che e' chiamato a prestare e indica, in particolare, quali elementi devono figurare nella domanda che dovra' contenere la descrizione dell'operazione prevista, i lavori necessari, una valutazione del loro costo, la loro urgenza e i motivi per cui le risorse dello Stato richiedente non gli consentono di far fronte alla totalita' delle spese. Le domande dovranno, ogni volta che e' possibile, essere appoggiate dal parere di esperti. 2. Per lavori che debbano presumibilmente essere effettuati senza indugio, le richieste di assistenza, presentate in relazione a catastrofi o calamita' naturali, dovranno essere esaminate d'urgenza e con priorita' dal Comitato che dovra' disporre di un fondo di riserva destinato a tali eventualita'. 3. Prima di prendere una decisione il Comitato svolge le ricerche e le consultazioni che ritiene necessarie.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;184~art21 · fonte su Normattiva