1. I membri del Comitato esecutivo restano in carica sino alla chiusura della sessione ordinaria successiva dell'Assemblea. 2. Nessuno Stato membro dell'Assemblea puo' essere eletto al Comitato esecutivo per piu' di due mandati consecutivi, ad eccezione dei casi in cui cio' puo' rivelarsi necessario per adempiere le disposizioni dell'articolo 22.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
