[1]Vigore e denuncia

[2]1. L'Accordo restera' in vigore fino a quando una delle Parti non decida, in qualsiasi momento, di denunciarlo. 2. La risoluzione dell'Accordo richiesta da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrera' in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica. 3. La denuncia del presente Accordo non influisce sui programmi e sulle attivita' in corso previste dal presente Accordo, se non diversamente concordato fra le Parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art14 · fonte su Normattiva