[1]Modalita' di cooperazione

[2]La cooperazione fra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di alto livello agli enti militari e civili; b. scambio di esperienze fra esperti delle due Parti; c. incontri fra istituzioni della Difesa equivalenti; d. scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi organizzati presso organi civili e militari di interesse per la difesa, di comune accordo fra le Parti: f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. supporto alle iniziative commerciali inerenti materiali e servizi di difesa associate a questioni attinenti alla difesa; k. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art4 · fonte su Normattiva