[1]Impegni nel settore dei materiali di difesa
[2]Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione per incoraggiare l'esecuzione, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, del presente Accordo e dei contratti firmati ai sensi delle disposizioni del presente Accordo.
Testo vigente dal 18 dicembre 2017
