[1]Aspetti finanziari
[2]1. Salvo che sia diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: a. le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione malattia ed infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' con le proprie norme; b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Parte di provvedimento in formato grafico armate a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale prevista dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo sono subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.
Testo vigente dal 18 dicembre 2017
