1. Ogni Stato puo' al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, dichiarare di volersi avvalere di una o piu' riserve di cui all'Allegato II della presente Convenzione. 2. Ogni Parte Contraente che formula una riserva in virtu' del precedente paragrafo puo' ritirarla tutto o in parte mediante una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avra' effetto alla data del suo ricevimento. 3. La Parte Contraente che ha formulato una riserva in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo non puo' pretendere l'applicazione da parte di un'altra Parte della disposizione oggetto della riserva; tuttavia essa puo', se la riserva e' parziale o condizionale, pretendere l'applicazione di detta disposizione nella misura in cui essa stessa l'abbia accettata.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art15 · fonte su Normattiva