1. La presente Convenzione non pregiudica ne' i diritti e gli impegni derivanti da trattati di estradizione e Convenzioni internazionali multilaterali riguardanti questioni speciali, ne' disposizioni riguardanti le materie oggetto della presente Convenzione e che sono contenute in altre Convenzioni esistenti tra Stati Contraenti. 2. Gli Stati Contraenti non possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali sulle materie oggetto della presente Convenzione, salvo che al fine di completarne le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi ivi contenuti. 3. Tuttavia, qualora due o piu' Stati Contraenti avessero gia' stabilito le loro relazioni in materia sulla base di una legislazione uniforme, o istituito un loro speciale sistema, o qualora le facessero in futuro, essi avranno il diritto di regolare tali relazioni conformemente a essi, nonostante le disposizioni della presente Convenzione. 4. Gli Stati Contraenti che cessino di applicare le disposizioni della presente Convenzione alle loro relazioni reciproche su questa materia ne notificheranno il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art64 · fonte su Normattiva