1. Se un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad una persona che risiede sul territorio di una altra Parte Contraente, la prima Parte lo notifica alla seconda conformemente alle modalita' previste agli articoli 8 e 9; 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie affinche' qualunque persona che vende, trasferisce o cede a qualunque titolo un'arma da fuoco che si trova sul suo territorio, fornisca informazioni sulla transazione alle autorita' competenti di detta Parte.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art5 · fonte su Normattiva