Art. 8 (Convenzione)
1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono inviate il piu' rapidamente possibile. Le Parti Contraenti faranno in modo che la notifica preceda la transazione o il trasferimento in questione, in mancanza di che dovra' essere inviata il piu' presto possibile. 2. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 indicheranno, in particolare:
- a)le generalita', il numero di passaporto o della carta d'identita' e l'indirizzo della persona alla quale l'arma da fuoco in questione viene venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo o della persona che trasferisce in modo permanente un'arma da fuoco nel territorio di un'altra Parte Contraente, senza trasferimento del possesso;
- b)il tipo, la marca e le caratteristiche dell'arma da fuoco in questione, nonche' il suo numero od ogni altro segno particolare.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
