Art. 10 (Convenzione)
1 Ciascuna Parte Contraente adottera' le misure adeguate a garantire che nessun'arma da fuoco che si trova sul suo territorio venga venduta, trasferita o ceduta a qualunque titolo ad una persona non residente che non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione delle autorita' competenti di detta Parte Contraente. 2. Detta autorizzazione viene data solo se le predette autorita' competenti si sono preventivamente accertate che una autorizzazione relativa alla transazione in questione e' stata concessa a detta persona dalle autorita' competenti della Parte Contraente in cui detta persona ha la sua residenza. 3. Se detta persona prende possesso di un'arma da fuoco nel territorio di una Parte Contraente in cui avviene la transazione, l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 sara' rilasciata solo in conformita' e alle condizioni in cui un'autorizzazione sarebbe rilasciata per una transazione tra residenti della Parte Contraente interessata. Se l'arma da fuoco viene immediatamente esportata, le autorita' di cui al paragrafo 1 hanno il solo obbligo di accertarsi che le autorita' della Parte Contraente nella quale la persona risiede abbiamo autorizzato detta transazione in particolare o analoghe transazioni in generale. 4. Le autorizzazioni previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo possono essere sostituite da un permesso internazionale.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
