un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene trasferita in modo permanente e senza trasferimento del possesso sul territorio di un'altra Parte Contraente, la prima Parte lo notifica alla seconda, conformemente alle modalita' previste agli articoli 8 e 9.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;186~convenzione-art6 · fonte su Normattiva