Art. 6 (Convenzione)
un'arma da fuoco che si trova sul territorio di una Parte Contraente viene trasferita in modo permanente e senza trasferimento del possesso sul territorio di un'altra Parte Contraente, la prima Parte lo notifica alla seconda, conformemente alle modalita' previste agli articoli 8 e 9.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
