Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte dei privati, adottata a Strasburgo il 28 giugno 1978
Art. 7 (Convenzione)
notifiche di cui agli articoli 5 e 6 sono altresi' inviate alle Parti Contraenti attraverso il cui territorio transita un'arma da fuoco qualora lo stato di provenienza di detta arma ritenga utile una tale informazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
