La notifica prevista all'articolo 95 sara' di natura tale da dare all'Agenzia la possibilita' di eseguire, se necessario, una ispezione ad hoc per identificare, e se possibile verificare, la quantita' e la composizione delle materie nucleari trasferite nei territori degli Stati, a meno che non si tratti di trasferimenti all'interno della Comunita', all'atto del disimballaggio della spedizione. Tuttavia il disimballaggio non dovra' essere ritardato da alcun provvedimento che l'Agenzia abbia preso o intenda prendere in base a tale notifica.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art96 · fonte su Normattiva