[1]e accordi concernenti gli aeromobili sanitari
[2]1. Le notifiche indicate nell'articolo 25 e le richieste di accordo preventivo indicate negli articoli 26, 27, 28 paragrafo 4 e 31 dovranno indicare il numero previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identificazione; con tali notifiche si dovra' intendere che ciascun volo sara' effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 28. 2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtu' dell'articolo 25 dovra' accusarne ricevuta senza indugio. 3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente sia agli articoli 26, 27 o 31, sia all'articolo 28 paragrafo 4, dovra' notificare il piu' rapidamente possibile alla Parte richiedente:
- a)o l'accettazione della richiesta;
- b)o il rigetto della richiesta;
- c)o una proposta ragionevole alternativa alla richiesta. Essa potra' anche proporre di vietare o di limitare altri voli nella zona durante il periodo considerato. Se la Parte che ha presentito la richiesta accetta le controproposte, essa dovra' notificare all'altra Parte il proprio accordo. 4. Le parti prenderanno le misure necessarie affinche' sia possibile fare dette notifiche e concludere detti accordi in modo rapido. 5. Le Parti prenderanno anche le misure necessarie affinche' il contenuto di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unita' militari interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saranno usati dagli aeromobili sanitari in questione.
Testo vigente dal 27 dicembre 1985
