Art. 9 (Convenzione)
1. Le notifiche di cui agli articoli 5, 6 e 7 vengono effettuate tra le autorita' nazionali designate dalle Parti Contraenti. 2. Se del caso, le notifiche possono essere trasmesse tramite l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (Interpol). 3. Ogni Stato designera', al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, con dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'autorita' alla quale dovranno essere inviate le notifiche. Notifichera' immediatamente al Segretario Generale del Consiglio d'Europa ogni successivo cambiamento della designazione di dette autorita'.
Testo vigente dal 27 maggio 1989
