[1]Politica di concorrenza

[2]1. Le Parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorita' preposte alla loro applicazione. Le Parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori. 2. A tal fine, le Parti intraprenderanno attivita' volte a sviluppare le capacita' relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilita' di finanziamenti per queste attivita' a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art17 · fonte su Normattiva