[1]Politica di concorrenza
[2]1. Le Parti promuovono l'istituzione e il mantenimento di norme di concorrenza e di autorita' preposte alla loro applicazione. Le Parti promuoveranno l'applicazione di tali norme in modo efficace, non discriminatorio e trasparente onde rafforzare la certezza giuridica nei loro territori. 2. A tal fine, le Parti intraprenderanno attivita' volte a sviluppare le capacita' relativamente alla politica di concorrenza, subordinatamente alla disponibilita' di finanziamenti per queste attivita' a titolo dei loro strumenti e programmi di cooperazione.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
