[1]Servizi

[2]1. Le Parti convengono di avviare un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, compreso il commercio elettronico, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei paesi terzi. 2. Riconoscendo la competitivita' dei rispettivi settori dei servizi, le Parti avviano discussioni su come sfruttare le opportunita' per gli scambi di servizi offerte dai rispettivi mercati.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~accordo-quadro-art18 · fonte su Normattiva