[1]Trasparenza

[2]Ciascuna Parte fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra Parte, informazioni specifiche su qualsiasi misura di applicazione generale adottata o accordo internazionale concluso avente attinenza al presente accordo. Ciascuna Parte provvede inoltre a istituire uno o piu' centri di informazione in grado di dare risposte specifiche alle richieste dei fornitori di servizi dell'altra Parte su tutte queste questioni. I centri di informazione, elencati all'allegato 3, non sono necessariamente depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art28 · fonte su Normattiva