[1]Trattative
[2]1. Una Parte puo' incaricare i propri enti appaltanti di condurre trattative:
- a)quando abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto, oppure
- b)quando dalla valutazione si evince che nessuna offerta e' palesemente la piu' vantaggiosa secondo i criteri di valutazione specifici indicati negli avvisi o nella documentazione di gara. 2. Gli enti appaltanti:
- a)assicurano che l'eventuale esclusione di un fornitore dalle trattative si basi sui criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara;
- b)una volta concluse le trattative, stabiliscono un termine comune entro il quale gli altri fornitori possono presentare offerte nuove o modificate.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
