Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' l'accesso e le ricerche degli studiosi dell'altra parte nelle proprie istituzioni culturali e scientifiche, biblioteche, archivi e musei. Sara' consentita la consultazione di documenti e di materiale in genere che si riferisce alla storia dell'altra Parte Contraente. Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate sulla base della reciprocita' in conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si trovino le istituzioni di cui al presente articolo, nonche' con gli statali delle istituzioni stesse, anche per quanto riguarda l'effettuazione di fotografie e di microfilm.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art3 · fonte su Normattiva