Ciascuna delle Parti Contraenti istituira', in base alle proprie disponibilita' di bilancio, borse di studio, sia annuali che di breve durata, e concedera' facilitazioni a favore di studenti, studiosi, tecnici ed artisti dell'altra. La procedura per l'assegnazione delle borse di studio e la concessione delle facilitazioni di cui sopra, verra' stabilita dalla Commissione Mista prevista dall'art. 11 del presente Accordo.
Testo vigente dal 2 febbraio 1963
