Le Parti Contraenti si impegnano a favorire lo scambio di:

  • a)esposizioni scientifiche e tecniche;
  • b)mostre d'arte, d'arte applicata, di artigianato e del libro;
  • c)manifestazioni teatrali e musicali. Esse favoriranno inoltre le manifestazioni e le iniziative nel campo dello sport e dell'educazione fisica.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art7 · fonte su Normattiva