Le Parti Contraenti si impegnano a favorire lo scambio di:
- a)esposizioni scientifiche e tecniche;
- b)mostre d'arte, d'arte applicata, di artigianato e del libro;
- c)manifestazioni teatrali e musicali. Esse favoriranno inoltre le manifestazioni e le iniziative nel campo dello sport e dell'educazione fisica.
Testo vigente dal 2 febbraio 1963
