Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' lo scambio di film a lungo e corto metraggio di carattere culturale, scientifico ed educativo. Le Parti Contraenti organizzeranno rassegne cinematografiche e prime visioni di singoli film allo scopo di far conoscere i risultati conseguiti nell'arte cinematografica dai due Paesi. Esse incoraggeranno l'acquisto e la vendita dei film a soggetto e documentari nel quadro degli accordi esistenti o da concludere in sede commerciale.
Testo vigente dal 2 febbraio 1963
