Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' lo scambio di film a lungo e corto metraggio di carattere culturale, scientifico ed educativo. Le Parti Contraenti organizzeranno rassegne cinematografiche e prime visioni di singoli film allo scopo di far conoscere i risultati conseguiti nell'arte cinematografica dai due Paesi. Esse incoraggeranno l'acquisto e la vendita dei film a soggetto e documentari nel quadro degli accordi esistenti o da concludere in sede commerciale.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art8 · fonte su Normattiva