Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' ed incoraggera' lo scambio, fra le rispettive istituzioni specializzate e biblioteche, di libri e pubblicazioni relativi alla istruzione, alla scienza, alla letteratura ed all'arte. Parimenti entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno la pubblicazione, in traduzione e in lingua originale, di opere scientifiche, letterarie ed artistiche. Verra' esaminata ogni possibile misura atta a facilitare in ciascuno dei due Paesi l'importazione e la vendita di libri e pubblicazioni editi nell'altro.

Testo vigente dal 2 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-31;1865~art6 · fonte su Normattiva