Le Parti contraenti favoriranno gli scambi di:

  • a)esposizioni scientifiche e tecniche, mostre d'arte, libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;
  • b)libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione;
  • c)microfilms a carattere culturale, scientifico e tecnico, nonche' films e materiali d'informazione a carattere scientifico.

Testo vigente dal 23 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-18;450~art12 · fonte su Normattiva