Le Parti contraenti favoriranno gli scambi di:
- a)esposizioni scientifiche e tecniche, mostre d'arte, libri d'arte e scientifici, d'arte applicata e d'artigianato;
- b)libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione;
- c)microfilms a carattere culturale, scientifico e tecnico, nonche' films e materiali d'informazione a carattere scientifico.
Testo vigente dal 23 aprile 1968
