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[1](1) Le spese per lavori in aumento patrimoniale, per manutenzione e per rinnovamento delle linee, delle loro dipendenze e del materiale rotabile, saranno a carico dello Stato che ha l'esercizio.
[2](2) In caso di spese per lavori in aumento patrimoniale e per lavori di rinnovamento, i Governi faranno conoscere alla Compagnia la durata di ammortamento da essi progettata, tenuto conto delle condizioni tecniche. La Compagnia potra' formulare le sue obiezioni alla durata cosi' proposta sempre che si tratti di spese per lavori in aumento patrimoniale e per lavori di rinnovamento che sorpassino per ciascun caso l'importo di 5000 (cinquemila) franchi oro.
[3](3) Le spese per lavori in aumento patrimoniale e di rinnovamento saranno convertite in annualita' sulla base della durata di ammortamento adottata, e di un saggio di interesse del 3% (tre per cento).
[4](4) In caso di restituzione dell'esercizio delle linee alla Compagnia, le annualita' scadenti, a partire dalla restituzione delle linee, saranno messe a carico del conto di esercizio della rete restituita.
Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025
