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[1](1) Gli Stati interessati confermano i diritti accordati alla Compagnia dalle autorita' competenti prima del 1° novembre 1918, in quanto questi diritti non sieno in contraddizione con le disposizioni del presente accordo.

[2](2) Nessuno degli Stati interessati potra' esercitare il diritto di riscatto finche' sara' in vigore il presente accordo.

Testo in vigore dal 30 novembre 1926 al 9 maggio 2025

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Richiamate nel testo

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